(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001,
n.   25   la   giunta   regionale   e'   autorizzata   ad  esercitare
provvisoriamente,  fino  a  quando  non  sia  approvato  per  legge e
comunque  non  oltre  il  31 marzo 2002, la gestione del bilancio per
l'anno  finanziario 2002, con le disposizioni e le modalita' previste
nelle  proposte  di  legge  finanziaria  e  di bilancio all'esame del
consiglio  regionale  secondo  gli stati di previsione e le eventuali
note di variazioni.
    2.  La  gestione  in  via  provvisoria del bilancio e' consentita
limitatamente  ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da ciascun
capitolo.
    3.  La  limitazione  di  cui al comma 2 non sussiste per le spese
obbligatorie  di  cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese
concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura
non  sono  suscettibili  di  impegno  o  di  pagamento  frazionati in
dodicesimi.