(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 la giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2002, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2002, con le disposizioni e le modalita' previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni. 2. La gestione in via provvisoria del bilancio e' consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.